Infortunio

Fondo volontario infortunio e malattia

Adesione al fondo aggiuntivo su base volontaria che eroga una diaria in caso di infortunio o malattia che causino inabilità temporanea o permanente.

Cosa comprende

La prestazione è attivata in caso di infortunio o di malattia, dimostrata da certificazione medica o dalla denuncia INAIL, con allegato il certificato medico contenente la prognosi.

La copertura non si attiva per i soggetti in situazione di infortunio o malattia al momento dell’adesione e non è ripetibile negli anni qualora l’infortunio o la malattia abbiano caratteristiche permanenti, senza possibilità di guarigione.

Sono escluse dalla copertura le prestazioni inerenti malattie preesistenti al momento dell’iscrizione. Sono inoltre escluse: la gravidanza a rischio, le malattie mentali e disturbi psichici in genere, gli interventi chirurgici con finalità estetiche non conseguenti ad incidente. Tali prestazioni non sono cumulabili con l’intervento del fondo solidarietà.

Ogni aderente al fondo potrà usufruire di un solo rimborso per ogni anno d’esercizio. Il costo annuo di adesione volontaria al fondo infortunio e malattia è di € 100,00 per persona e va versato entro fine febbraio di ogni anno.

Quanto rimborsiamo

È riconosciuto un rimborso giornaliero massimo di € 100,00 fino a 50 giorni di malattia/infortunio, di € 50,00 dal 51° giorno fino al 100° e di € 25,00 dal 100° al 200° giorno.
Il limite mensile massimo è di € 2.000,00.

Si rimborsano i giorni eccedenti il 15° giorno di inattività per malattia o infortunio; la suddetta franchigia non si applica in caso di eventi la cui durata continuativa sia superiore ai 30 giorni, oppure nel caso in cui, nel periodo della durata dell’evento, sia necessario un ricovero ospedaliero continuativo superiore ai tre giorni.
I rimborsi verranno effettuati nei primi mesi dell’anno successivo mediante lo strumento del “riparto”, ossia parametrizzando la disponibilità del fondo allo scopo istituito alle richieste pervenute.
Lo strumento del riparto implica che i rimborsi in ogni caso non superino il totale del fondo.

Richiesta di rimborso

Quando effettuare la richiesta
La documentazione completa deve essere inviata entro 60 giorni dalla data certificato e comunque entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

Come effettuare la richiesta
La documentazione deve essere trasmessa online accedendo all’area riservata sul sito.
Solo in caso di impedimento la documentazione cartacea potrà essere consegnata direttamente presso l’Ufficio Amministrativo della Mutua Artieri, sito a Trento c/o l’Associazione Artigiani, o in alternativa presso gli
Uffici Territoriali dell’Associazione Artigiani, disponibili nella provincia di Trento.

Cosa allegare
Certificazione medica o denuncia INAIL che attesti la patologia in essere o l’infortunio contenente la prognosi. L’eventuale continuazione della malattia deva essere comunicata a Mutua Artieri al massimo entro 5 giorni lavorativi dalla data della precedente comunicazione.
Il Titolare o il Legale rappresentante deve inoltre allegare copia del versamento all’Inail o copia bonifico della quota associativa per la prima richiesta di rimborso dell’anno.

Carenza
I nuovi iscritti scontano sempre una carenza di 90 giorni, quindi la decorrenza della copertura avviene trascorsi 90 giorni dal pagamento della quota.
I vecchi iscritti scontano la carenza di 90 giorni, solamente se il pagamento della quota avviene dopo fine febbraio.

Modalità di rimborso

Per attivare il rimborso e caricare i documenti richiesti, accedi alla tua area riservata.