La normativa fiscale
- Per le persone fisiche
ONERI DEDUCIBILI
(art.10, comma 1, lettera e-ter del tuir)
- Dal reddito complessivo si deducono i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di € 3.615,20, ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale istituiti ai sensi dell’art.9 del D. Lgs. 502/92. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera a del T.U.I.R..
ONERI DETRAIBILI
(art. 15, comma 1, lettera c del tuir)
- Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 % delle spese sanitarie, diverse da quelle deducibili, art. 10 lettera b, per la parte che eccede € 129,11.
- NB! Le spese mediche rimborsate dalle società di mutuo soccorso non possono essere detratte in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Ovviamente quelle non rimborsate o, in caso di rimborso parziale la parte non rimborsata, possono essere normalmente detratte.
(art. 15, comma 1, lettera i-bis del tuir)
I contributi associativi, versati dai soci alle società di mutuo soccorso, godono della detrazione del 19% per un importo non superiore a € 1.291,14.
NON CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO:
(art.51, comma 2, lettera a del tuir)
- i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministero della salute di cui all’art. 10, comma 1, lettera e-ter, per un importo non superiore complessivamente ad € 3.615,20.
- Per le persone giuridiche
Per il datore di lavoro l'importo dei contributi versati alla Mutua costituisce costo per lavoro dipendente integralmente deducibile dal reddito d'impresa calcolato ai fini IRPEG. Un'ulteriore agevolazione di cui usufruiscono i contributi a carico del datore di lavoro versati alla Mutua è la ridotta aliquota contributiva sociale prevista dall' art. 6, comma 1, del d. 19s. 2 Settembre 1997, n. 314. I suddetti contributi, in luogo della contribuzione sociale ordinaria, sono infatti soggetti ad un contributo di solidarietà del 10% che deve essere devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori.
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